Professione? Funzionario associativo dei disoccupati.

05.09.2015 06:18

Nel mio girovagare per il web alla ricerca di notizie positive per me, per la mia condizione disoccupata vengo regolarmente frustrato.

 

Cerca e ricerca finisco sul sito dell’ ATDAL Over 40 un’associazione di disoccupati, come altre centinaia, mi dirai.

Bè no è un’associazione che cerca di tutelare proprio le mia istanza più dolorosa, l’essere disoccupato di 52 anni. 

 

Ora avrei voluto parlarvi di loro in positivo od in negativo. Non posso.

 

Il loro sito è bellissimo quasi istituzionale, miriadi di bellissime parole e la pubblicità di una iniziativa intitolata Labirintus fatta dalla fondazione Internazionale don Luigi Di Liegro con il finanziamento dell’ assessorato alle politiche sociali della regione Lazio a cui loro collaborano.

 

Nel loro statuto si parla delle varie attività che possono svolgere (copia la trovate in fondo a queste mie righe) molte delle quali hanno un valore economico certo. 

 

Chiedono una quota associativa di 20€ annui, che non è moltissimo, che va moltiplicata per il numero totale degli iscritti che dal sito non è dato sapere. 

 

Molto organizzati, ma del loro bilancio consuntivo e preventivo non sono riuscito nel trovarne traccia.

 

Partecipano in qualità di “esperti” in molti convegni, ne organizzano altrettanti. In un loro articolo parlano di consulenze e difendono a spada tratta quelle positive in particolare quelle date nella pubblica amministrazione dal Dr. Marco Montefalco. 

 

Bene nulla di male se poi nel loro statuto non ci fosse sancita la possibilità della associazione di farle le consulenze.

 

In poche parole non capisco se l’ ATDAL è un’associazione di disoccupati o una cooperativa. 

 

In un caso non vedo di buon occhio un’associazione che tra l’altro viene convocata in Senato come rappresentante di categoria che ha attività economicamente attive senza per altro che pubblichi in bella vista il suo bilancio. 

Come critico aspramente i sindacati dei lavoratori che sono divenuti centrali di potere politico economico e non sono assolutamente trasparenti nel tipo di assegni corrisposti hai loro funzionari figuriamoci cosa penso di chi dovrebbe rappresentare la mie istanze e che si comporta con le stesse modalità. Di contro se sono una cooperativa che la smettessero di pretendere di rappresentare disoccupati over 40, facessero i loro affari punto e basta.

 

Io da disoccupato over 40 ed invalido al 100% senza assegno d’accompagno, senza pensione e che vedo la legge 68 umiliata ho bisogno di altro e molto diverso da questo.

 

Dallo statuto associativo ATDAL Over40

 

TITOLO III – Il patrimonio


Art. 18 – Entrate dell’Associazione 

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:
quote annuali associative
contributi o elargizioni di soggetti pubblici o privati
rimborsi delle spese sostenute per prestazioni di assistenza, ricerca, consulenza, seminari, corsi di formazione, editoria e ogni altra attività di servizio a Soci o terzi, anche in misura forfetaria.
Le quote associative annuali sono incedibili e intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti  a causa di morte, ed una volta versate non sono in alcun caso rimborsabili o rivalutabili. Sussistendone le condizioni, ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.  

Art. 19 – Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. Ogni anno, entro il 30 aprile, il Tesoriere dovrà redigere il conto consuntivo dell’anno ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, che dovranno essere presentati all’assemblea per l’approvazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell’art. 10, dlgs 4 dicembre 1997 n. 460 di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge. Gli Organi Statutari, definiti nell’Art. 4, non possono deliberare né effettuare alcuna spesa in assenza della necessaria copertura finanziaria.  

 

 

Vostro

 

Disoccupato-incazzato-insonne

 

 

Claudio


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